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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Funzione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, R.L.S., è una figura prevista dal Decreto Legislativo 81/08 all'articolo 47 comma 3 che può essere designata internamente eleggendo un lavoratore il cui contratto CCNL preveda la funzione, oppure può essere designata una persona esterna e dunque un R.L.S.Territoriale. 

Nel caso in cui si scelga di designare un lavoratore, colui a cui viene conferito il titolo dovrà seguire un corso dalla durata di 32 ore avente scadenza annuale, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, la funzioni di rappresentante dei lavoratori può essere presa in carico da rappresentanti esterni, i cosiddetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.


La funzione dell'R.L.S. e dell'R.L.S. Territoriale si concretizza con la contribuzione e realizzazione di un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008. In particolare le sue funzioni sono:


  • Accedere ai luoghi di lavoro rispettando le modalità e termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non è previsto nel caso di incidenti gravi per cui vi è una procedura a parte.
  • Rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il segreto indistriale.
  • Consultazione tempestiva dei documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Consulatazione per l'organizzazione dei ruoli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Proporre miglioramenti sull'attività di prevenzione.
  • Avvertire il Responsabile dell'azienda in caso di rischi individuati nel corso del suo operato.
  • Partecipazione alla riunione periodica.
  • Formulare osservazioni.
  • Promuovere l'elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.


I vantaggi di scegliere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale di Punto Safety Associazione sono innumerevoli, avrai un professionista sempre pronto a darti consiglii, disponibile ed attento a fornirti tutte le novità in merito di sicurezza sul lavoro. La durata dell'incarico è di tre anni con pagamento divisibile annualmente.


Incaricare un consulente come R.L.S. Territoriale. 
Elezione Rappresentante dei Lavoratori
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Rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione Esterno

Funzione

L'RSPP viene definita all'articolo 32 del Decreto Legislativo 81/08 come la persona che detiene le capacità e requisiti professionali al fine di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ossia l'insieme di persone incaricate all'interno dell'azienda per prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. Si tratta di ua figura obbligatoria che viene designata dal datore di lavoro e può essere di tipo interno o un consulente esterno all'azienda. Nel primo caso può coincidere con il datore di lavoro, mentre nel secondo può essere uno dei nostri Consulenti mediante un incarico.


Le sue funzioni sono: 


  • Valutare i rischi all'interno dell'azienda;
  • Progettare e pianificare piani di migliorie al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
  • Collaborare con il Datore di Lavoro, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Partecipare alla Riunione Periodica;
  • Proporre programmi di informazione e formazione del personale.


I vantaggi di scegliere un nostro Consulente per ricoprire la figura di R.S.P.P. esterno sono molti tra cui un miglior controllo dei documenti interni, avere un professionista all'interno del vostro organico aziendale, gestione delle scadenze ed organizzazione di corsi, riunione periodica e tanto altro.

R.S.P.P. ed i suoi ruoli. 
Incaricare un nostro consulente come rspp esterno.
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Nomina del Medico Competente

Funzione

Il Medico Competente è una figura prevista dal Decreto Legislativo 81/08 che collabora con il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi dell'azienda ed effettua la sorveglianza medica dei lavoratori. 

L'articolo 38 del D.Lgs 81/08 evidenzia i titoli ed i requisiti professionali che il medico competente deve avere per assumere il ruolo; colui che lo nomina è il datore di lavoro.


L'articolo 25 D.Lgs 81/08 definisce invece i suoi compiti: 


  • Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per valutare i rischi;
  • Redigere il verbale di sopralluogo;
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, ossia le visite mediche;
  • Rilasciare le idoneità;
  • Istituire, aggiornare e custodire le cartelle cliniche;
  • Partecipare alla Riunione Periodica.


La nomina del medico competente ha durata annuale.

Scegliendo di nominare un medico competente con Punto Safety Associazione avrai il vantaggio di avere professionisti che ti seguiranno durante l'arco di vita della tua azienda e provvederanno ad organizzare tutte le scadenze correlate alla Medicina del Lavoro.

Nominare un nostro Medico competente per la tua azienda. Funzioni e ruolo.
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Responsabile della Protezione dei Dati

Funzione

Il Responsabile della Prodezione dei Dati, DPO, è stato introdotto con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il DPO è responsabile del monitoraggio della protezione dei dati assicurandosi della conformità di quest'ultimi e provvedendo a dare consigli e linee guida relativamente agli obblighi stabiliti dalla legge. 

Le aziende possono decidere di nominare un DPO interno che dovrà seguire il corso relativo (Vedi Sezione Corsi - Privacy - DPO) oppure potranno scegliere di incaricare uno dei nostri consulenti a cui affidare il ruolo. 


Concretamente i compiti del DPO sono: 


  • Informare l'azienda riguardo gli obblighi da seguire dettati dal GDPR;
  • Monitorare l'attività interna;
  • Assegnazione di responsabilità e organizzazione della formazione per il personale coinvolto nel Trattamento dei Dati;
  • Eseguire in caso di necessità la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
  • Essere il punto di incontro tra l'autorità di controllo e l'azienda;
  • Essere il punto d'incotro tra gli interessati in materia di privacy e l'azienda.


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